Scuola dell’obbligo, cosa si rischia se non si frequenta

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Caivano che prevede delle norme relative all’obbligo scolastico nel nostro Paese: cosa cambia.

 

Scuola dell’obbligo, le modifiche dopo il Decreto Caivano

In questi giorni si è tornato a parlare molto di scuola dell’obbligo, dopo l’approvazione del cosiddetto “Decreto Caivano”. Il testo prevede, difatti, anche il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola sito all’età dell’obbligo scolastico.

L’abbandono della scuola in Italia, anche prima dell’approvazione del Decreto, era punito. La decisione del Governo, dunque, ha inasprito le pene introducendo delle novità. Vediamo, dunque, cosa accade non mandando i figli a scuola con le nuove norme.

Obbligo scolastico, cosa prevede il nuovo decreto per le eventuali violazioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 15 settembre, il decreto legge n.123 ribattezzato “Decreto Caivano”, il cui testo prevede una serie di norme per contrastare e prevenire la criminalità giovanile.

Tre articoli del decreto riguardato disposizioni in materia di offerta educativa, compreso l’inasprimento delle pene per i genitori che non mandano i figli a scuola nell’età dell’obbligo scolastico. Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, in Italia questo reato era punito con un’ammenda di 30 euro o nei casi più gravi, l’intervento dei servizi sociali.

Il decreto prevede, invece, che i genitori, responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico, nonostante l’ammonimento, continuino a non mandare i figli a scuola rischiano la pena delle reclusione sino a due anni. Per l’abbandono scolastico, ossia quando un minore è iscritto ma per il numero di assenze l’obbligo scolastico, è prevista una pena sino ad un anno di reclusione. È stata inserita una norma che prevede anche la perdita dell’assegno di inclusione per la violazione dell’obbligo.

In Italia per obbligo scolastico si intende l’istruzione che viene impartita per almeno dieci anni ai minori nella fascia d’età compresa tra i 6 ed i 16 anni. L’obbligo, dunque, riguarderebbe la scuola elementare (5 anni), la scuola media (3 anni) ed i primi due anni delle superiori. Consentita la cosiddetta “Istruzione parentale”, ossia impartita a casa dai genitori o da professionisti che deve essere comunque accertata anche attraverso esami in scuole che possano dare l’ok per il passaggio alla classe successiva.

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